L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell’art. 3, comma 5-bis, del Dlgs. n. 175/2014, in tema di violazione degli obblighi di Comunicazione al Sistema “Tessera sanitaria”.
In base a tale norma, “in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di Euro 100 per ogni Comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 12 del Dlgs. n. 472/1997, con un massimo di Euro 50.000”.
In particolare, è stato chiesto di chiarire come vada applicato l’istituto del “ravvedimento operoso” in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema “Tessera sanitaria” e, a tal fine, quale sia la corretta interpretazione del termine “Comunicazione” quando la norma dispone che “si applica la sanzione di Euro 100 per ogni Comunicazione”, ovvero se occorra fare riferimento:
- al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione;
- al singolo file delle spese mediche inviato a “Tessera sanitaria”;
- alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file;
- ad altro.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che il comma 3 del medesimo art. 3 dispone che, “ai fini della elaborazione della Dichiarazione dei redditi, le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i Policlinici universitari, le Farmacie, pubbliche e private, i Presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri Presidi e Strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, (…), i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. (…)”.
I soggetti specificamente individuati dalla norma appena richiamata hanno dunque l’obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che li utilizza per l’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata.
Con successivo Decreto Mef 31 luglio 2015 sono state definite le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria.
Lo stesso Decreto ha altresì previsto che la trasmissione dei predetti dati debba essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa dall’assistito. Successivamente l’art. 7, comma 1, del Decreto Mef 19 ottobre 2020, come modificato dall’art. 2 del Decreto 2 febbraio 2022 ha disposto che “la trasmissione dei dati di cui all’art. 2 del presente Decreto è effettuata: a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020; b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021; c) entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021; d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022; e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022; f) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023”.
Al riguardo, l’inoltro dei dati di spesa può avvenire secondo 3 diverse modalità:
- utilizzo di una pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it;
- invio di ogni singola spesa (c.d. web service sincrono);
- invio di un file zip, contenente un file xml, con uno o più documenti (c.d. web service asincrono).
In merito al trattamento sanzionatorio dell’obbligo di cui si discute, l’art. 3, comma 5-bis, citato prevede che, “in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di Euro 100 per ogni Comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 12 del Dlgs. n. 472/1997, con un massimo di Euro 50.000. Nei casi di errata Comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa. Se la Comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di Euro 20.000”.
Nella Relazione illustrativa al Dlgs. n. 175/2014, a commento dell’art. 3, è stato chiarito che, “al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in misura fissa, pari a Euro 100, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto dall’art. 12 del Dlgs. n. 472/1997”.
Inoltre, è stato precisato che “non si è ritenuto di potere accogliere l’osservazione del parere della VI Commissione del Senato di dimezzare l’importo della predetta sanzione (da Euro 100 a Euro 50), in quanto ciò avrebbe comportato l’indebolimento eccessivo della reazione sanzionatoria rispetto ad inadempimento fiscale particolarmente rilevante ai fini della corretta pre-compilazione della Dichiarazione”.
Atteso quanto sopra, tenuto conto delle diverse modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, contenuti nei documenti fiscali, nonché della volontà del legislatore di valorizzare la “reazione sanzionatoria” in caso di inadempimento, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, l’Agenzia è dell’avviso che il concetto di “Comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisca ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema “Tessera sanitaria”, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.
Una diversa lettura non consentirebbe infatti di ottenere l’effetto dissuasivo prospettato nella Relazione illustrativa.
In altre parole, la sanzione di Euro 100 si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del Dlgs. n. 472/1997. Detta sanzione resta invece definibile mediante l’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, utilizzando il codice-tributo 8912 (Modello “F24” ordinario) “Sanzioni pecuniarie relative all’Anagrafe tributaria al Codice fiscale alle Imposte sui redditi alle Imposte sostitutive all’Irap e all’Iva” e, qualora la Comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato art. 13 è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di Euro 20.000.