Trasmissione telematica dei corrispettivi: le operazioni da compiere in caso di malfunzionamento del Registratore telematico o del “Server Rt”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 247 del 6 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in ordine alle operazioni da compiere in caso di malfunzionamento del Registratore telematico o del “Server Rt” per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, prevista dall’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015.

L’Agenzia ha specificato in sintesi che:

1) a fronte del malfunzionamento del Registratore telematico o del “Server Rt” – intendendosi come tale qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente (si pensi, ad esempio, alla singola Cassa collegata ad un “Server Rt”) o l’intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al “Sistema Ae” – lo stesso va posto nello stato “Fuori Servizio” (si vedano, anche, le specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016). Stato che consente all’Amministrazione finanziaria di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati; 

2) nell’ipotesi del punto 1) e ferme restando le generali previsioni in materia (in primis, tra le altre, la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico specializzato), la corretta tenuta del Registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture. Tale trasmissione può comunque avvenire su base volontaria avvalendosi della richiamata procedura di emergenza; 

3) la memoria dei singoli punti Cassa può essere utilizzata in luogo del Registro di emergenza; 

4) qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e, come già indicato in altre occasioni, liquidata in maniera corretta l’Iva – fatte salve specifiche ulteriori violazioni – non trovano applicazione le sanzioni di cui agli artt. 6, comma 2-bis, 11 comma 2-quinquies e 12, comma 2, del Dlgs. n. 471/1997. 

Con particolare riferimento all’ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell’Iva e dell’utilizzo del Registro di emergenza, in presenza di un malfunzionamento il Registratore telematico/”Server Rt” non sia stato posto “Fuori Servizio” ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri – escludendo che possano ritenersi tali quelli frutto di arrotondamento legislativamente consentito (vedasi, ad esempio, l’art. 13-quater del Dl. n. 50/2017) o di corretto invio/re-invio entro i dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione – l’Agenzia ha precisato che la sanzione applicabile è sempre quella dell’art. 11, comma 2-quinquies, del Dlgs. n. 471/1997, ossia “Euro 100 per ciascuna trasmissione”. 

In riferimento ai comportamenti tenuti prima dei chiarimenti resi con la presente Risposta, l’Agenzia ha ricordato che è sempre possibile che gli Uffici competenti ai fini del controllo, esaminando il caso concreto, valutino l’eventuale presenza di cause di non punibilità in applicazione della legislazione vigente.