di Fabrizio Lupone
Con la pubblicazione del Comunicato AgID nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022, è stata formalizzata l’entrata in vigore della nuova versione 2.0 delle Linee-guida sull’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle imprese, redatte ai sensi dell’art. 6-quater del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Cad”) e adottate con determinazione AgID n. 191 del 7 luglio 2022.
La versione 2.0 della Linee-giuda ha la finalità di integrare le disposizioni derivanti dall’art. 27, comma 1, lett. a) e c) del D.L. n. 152 6 novembre 2021, convertito in legge n. 233 29 dicembre 2021 e recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (‘Pnrr’) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
MA CHE COS’È UN DOMICILIO DIGITALE E IL NUOVO INDICE NAZIONALE INAD?
Un domicilio digitale è definito dall’art. 1, comma 1, lettera n-ter) del Cad come un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (di seguito Pec) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ) valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
L’Inad è, pertanto, un passo avanti nella digitalizzazione e semplificazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, in quanto rappresenta un nuovo elenco nazionale pubblico, previsto dall’art. 6-quater del Cad, su cui presto potranno eleggere il proprio domicilio digitale generale, ovvero indicare ad esempio il proprio indirizzo Pec, anche le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.
Più nel dettaglio, potranno eleggere il proprio domicilio digitale mediante iscrizione nell’elenco Inad:
- le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e abbiano la capacità di agire;
- i professionisti che svolgono una professione non organizzata in Ordini, Albi o Collegi ai sensi della Legge n. 4/2013;
- gli Enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’elenco Ini-Pec.
Le comunicazioni elettroniche trasmesse ai citati domicili digitali produrranno, sia per la data e ora della spedizione che per quella di ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione a mezzo posta salvo che la legge disponga diversamente.
Quindi, con la prossima realizzazione e gestione operativa dell’Inad da parte di AgID con l’ausilio di InfoCamere S.c.p.A. quale struttura informatica delle Camere di commercio già impegnata nella gestione dell’indice Ini-Pec, le Pubbliche Amministrazioni potranno iniziare ad inviare le comunicazioni elettroniche con pieno valore legale e con la garanzia della certezza della data e ora di consegna ai domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, che non siano già iscritti in Ini-Pec,che facoltativamente decideranno di dotarsi del domicilio e di eleggerlo presso l’Inad.
A CHE SERVONO LE LINEE GUIDA AGID SULL’INAD?
Le Linee-guida sull’Inad, che AgID ha redatto di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministro per l’innovazione e la transizione al digitale e con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale, stabiliscono le modalità di realizzazione e gestione operativa dell’indice Inad, oltrechè le regole e le funzionalità disponibili per l’accesso ad Inad stesso e per l’elezione, la modifica e la cancellazione dei domicili digitali nell’elenco.
QUALI SONO LE PRINCIPALI REGOLE DELLE LINEE GUIDA AGID SULL’INAD?
Le regole prevedono che il sistema Inad, anche attraverso il punto di accesso telematico «AppIO», di cui all’art. 64-bis del Cad, renderà disponibili a chiunque:
- gli indirizzi costituenti i domicili digitali dei soggetti che li hanno eletti;
- le funzioni necessarie per la gestione del proprio domicilio digitale (elezione, modifica, cancellazione);
- e funzioni necessarie per la gestione del domicilio digitale nel caso di decesso del titolare dello stesso ovvero nel caso di estinzione dell’Ente ai sensi dell’articolo 27 Cc.;
- le funzioni necessarie per la gestione del domicilio digitale nel caso di impossibilità sopravvenuta del titolare di avvalersi dello stesso;
- le istruzioni per accedere all’assistenza.
I soggetti, che intenderanno eleggere il proprio domicilio digitale sull’elenco Inad, dovranno preventivamente registrarsi all’Inad accedendo tramite il relativo portale web e identificandosi mediante uno dei seguenti strumenti:
- il sistema pubblico di identità digitale (Spid) di cui all’articolo 64 del Cad, di livello almeno significativo;
- la carta d’identità elettronica (Cie) di cui agli articoli 64 e 66 del Cad;
- la carta nazionale dei servizi (Cns) di cui all’articolo 66 del Cad.
Per gli Enti la registrazione e la gestione del domicilio dovrà essere effettuata dal legale rappresentante o da un suo delegato.
L’Inad sarà in continua interoperabilità applicativa con il sistema integrato Anagrafe nazionale popolazione residente (Anpr): i domicili digitali eletti dalle persone fisiche nell’Inad saranno trasmessi all’Anpr con cadenza giornaliera, al fine di consentire il suo costante aggiornamento. Inoltre, le persone fisiche potranno usufruire delle funzioni necessarie per la gestione del proprio domicilio digitale anche per il tramite dei servizi resi dalla piattaforma Anpr, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo periodo del Cad.
In caso di elezione del domicilio digitale mediante l’Anpr da parte di un cittadino residente, che non risulta registrato in Inad, la registrazione nell’Inad sarà effettuata d’ufficio e conclusa con la notifica, presso il domicilio digitale dell’interessato, delle istruzioni per accedere alle funzionalità di Inad.
Le funzionalità rese disponibili dall’Inad ai soggetti per la gestione dei propri domicili digitali saranno le seguenti:
- eleggere il domicilio digitale, mediante indicazione di un indirizzo di Pec o di un recapito certificato qualificato (SERCQ) del quale siano titolari. Attenzione che il domicilio digitale non può essere eletto presso un servizio di posta elettronica certificata gestito da una pubblica amministrazione;
- modificare il domicilio digitale eletto;
- cessare volontariamente il domicilio digitale eletto: tuttavia, la cessazione volontaria non è consentita a coloro che risultano contemporaneamente iscritti nell’Ini-Pec in qualità di professionisti;
- visualizzare il domicilio digitale eletto;
- modificare l’indirizzo e-mail di contatto;
- modificare o eliminare l’attività professionale esercitata;
- inserire la delega eventualmente conferita dal legale rappresentante dell’Ente alla gestione del domicilio digitale a uno o più soggetti. In caso di conferimento di delega, l’Inad richiederà atto di delega sottoscritto mediante una delle firme di cui all’art. 20, comma 1-bis, primo periodo del Cad, con cui il legale rappresentante, oltre a conferire espressa delega all’elezione e alla gestione del domicilio digitale, dichiarerà, ai sensi del Tuda, la propria qualifica all’interno dell’Ente;
- revocare la delega di cui al punto precedente;
- visualizzare i dati acquisiti dall’Inad nel processo di registrazione del domicilio digitale;
- visualizzare le informazioni relative al proprio utilizzo dell’Inad;
- visualizzare le informazioni storiche relative all’elezione, modifica e cessazione del proprio domicilio digitale.
L’accesso e la fruizione di determinate funzionalità sarà assicurato anche attraverso il punto di accesso telematico «AppIO», mediante dispositivi mobili, di cui all’art. 64-bis del Cad.
I soggetti avranno l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle linee guida. Un indirizzo Pec o di recapito certificato qualificato non potrà essere contemporaneamente domicilio digitale di due o più codici fiscali.
Per quanto concerne l’elezione del domicilio digitale, solo i professionisti avranno facoltà di eleggere nell’Inad sia un domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale personale. La distinzione tra i 2 domicili digitali appartenenti al medesimo soggetto sarà resa evidente all’interno dell’Inad sia all’interessato, al momento dell’elezione del domicilio, sia agli utenti al momento della consultazione dell’Inad.
Resterà ferma, in ogni caso, la facoltà di eleggere al di fuori dell’Inad un domicilio speciale per determinati atti o affari, ai sensi dell’art. 47 Cc.
Il domicilio eletto dalle persone fisiche potrà essere utilizzato anche per le comunicazioni aventi valore legale a loro dirette nella qualità di tutori, curatori, procuratori o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche, previste dalla legge.
COME LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI POTRANNO CONSULTARE ED ESTRARRE I DATI DALL’INAD?
Gli enti pubblici potranno consultare liberamente e online l’elenco Inad, tramite interfaccia web ai sensi dell’art. 6-quinquies del Cad, senza alcuna necessità di autenticazione.
La consultazione dei dati dei domicili eletti nell’Inad avverrà attraverso l’uso di uno dei seguenti parametri di ricerca:
- codice fiscale: consentirà di ottenere il domicilio digitale ad esso corrispondente al momento della consultazione e, in caso di domicilio digitale eletto in qualità di professionista, anche l’attività professionale esercitata, in una scheda di dettaglio;
- la tripletta (domicilio digitale, codice fiscale e data): consentirà di verificare se, alla data indicata, il domicilio digitale era associato al codice fiscale indicato.
È raccomandato, tuttavia, che i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) del Cad (pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici), per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si integreranno al sistema Inad, mediante i meccanismi di cooperazione applicativa nel rispetto delle Linee Guida sull’interoperabilità, al fine di accedere ai suddetti parametri di ricerca disponibili per la consultazione dei dati dell’Inad e per eseguire estrazioni multiple di domicili digitali relativi ad elenchi di codici fiscali forniti. Le Api di integrazione saranno rese disponibili sul portale Inad e potranno essere integrate e/o modificate nel tempo. L’accesso a tali funzionalità sarà a titolo gratuito e prevederà l’autenticazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del Cad.
Per quanto concerne le operazioni di estrazione dati dall’Inad, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, al fine di rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 cosiddetto “Gdpr”, dovranno richiedere l’estrazione dei domicili digitali nel momento stesso in cui si intende utilizzarli, al fine di assicurare la qualità del dato, nel rispetto del principio di esattezza e cancellare tali domicili, soprattutto quando rientrano all’interno di veri e propri elenchi, subito dopo essere stati utilizzati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, considerato che la prova circa l’effettiva esistenza di un dato domicilio digitale in un dato momento sarà conservata dal Gestore dell’Inad.
L’Inad sarà disponibile tutto l’anno, per 23 ore giornaliere su 24. Le sue funzionalità sono sospese nella fascia oraria dalle 00.00 alle 01.00, al fine di consentire l’aggiornamento del sistema.