Iva: gli acquisti operati da soggetti non residenti in ambito istituzionale da parte degli Enti Locali restano fuori anche dal nuovo “nuovo Esterometro”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 379 del 15 luglio 2022, ha fornito chiarimenti ad un Ente Locale in ordine all’ambito applicativo del nuovo “Esterometro”.

La Provincia istante, nell’ambito della propria attività istituzionale, effettua acquisti documentati con fatture transfrontaliere, analogiche o digitali, per i quali non sono emesse bollette doganali. Procede ad integrare tali documenti di acquisto, versando la relativa imposta con Modello “F24EP”, Codice-tributo 622E e comunicando i dati con “Esterometro”.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 12 del Dl. n. 73/2022, in corso di conversione, ha sostituito l’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015, con il seguente: “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad Euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr. n. 633/1972. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.

In merito all’ambito applicativo della trasmissione di cui al richiamato art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015, come chiarito da ultimo nella Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 (vedi commento all’interno della presente Rivista), l’obbligo:

– sussiste per i soli “soggetti passivi” residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (i.e. quelli di cui al precedente comma 3 del medesimo articolo);

– ha ad oggetto tutte le operazioni attive (vendite) e passive (acquisti), indipendentemente dalla loro rilevanza Iva, fermo restando che questi ultimi (acquisti) vanno comunicati solo se di importo superiore ad Euro 5.000 quando “non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr. n. 633/1972”.

Il Documento di prassi, nel ricordare come tra i soggetti passivi tenuti all’adempimento possa rientrare, dal 1° luglio 2022, anche chi prima ne era escluso – tipicamente coloro che si avvalgono del regime di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 (c.d. “forfetari”) o “che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 398/1991” (secondo la formulazione dell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, vigente prima delle modifiche recate dall’art. 18, comma 3, del Dl. 30 aprile 2022, n. 36) – ribadisce peraltro, “in riferimento agli Enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’Ente”. Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha precisato che le Pubbliche Amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’Esterometro – comunque possibile su base volontaria – in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (tipicamente quelle c.d. “istituzionali”).

Va aggiunto che anche quando tale obbligo sussiste, lo stesso non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione (di cui, ad esempio, agli artt. 17, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, e 41 e seguenti del Dl. n. 331/1993). Infatti, “gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, ‘Esterometro’ dall’altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi. Non vi è dunque obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file .xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica), ma il mancato/tardivo invio dei dati con le modalità indicate nel più volte citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nelle Specifiche tecniche ad esso allegate costituisce violazione dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015” (così sempre la Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022).

Per le proprie attività istituzionali, anche dopo il 1° luglio 2022 la Provincia istante e gli Enti Locali in generale potranno quindi continuare ad integrare le fatture ricevute da soggetti esteri (analogiche o digitali al di fuori del “Sistema di interscambio” che siano), liquidando la relativa imposta come fatto sinora.