Con Risposta n. 170 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica.
Il soggetto istante rilascia a chi ne fa richiesta “copie conformi di documenti che sono stati depositati nel fascicolo in originale o in copia conforme all’originale” e riferisce che i suddetti documenti, qualora rilasciati in modalità cartacea, sono assoggettati al pagamento dell’Imposta di bollo “come previsto alla Tariffa art. 4 n. 1 Allegato ‘A’ del Dpr. n. 642/1972” e l’Imposta “viene riscossa (…) in modalità virtuale”.
Con l’avvento della digitalizzazione dei processi e dei fascicoli, è stato introdotto il “Fascicolo digitale” in sostituzione di quello cartaceo, che è costituito da documenti che possono essere formati in modalità digitale o dematerializzati secondo le modalità previste dall’art. 22 del Cad.
Con riferimento alla richiesta di copie di documenti contenuti nel fascicolo, l’Ente ha riferito che, per evitare affollamenti agli sportelli, i documenti debbano essere richiesti “via Pec o mail (…) previo pagamento delle imposte e dei diritti tramite PagoPA” e debbano essere trasmessi sempre via Pec o per e-mail in formato pdf al richiedente.
Ciò posto, con riferimento al rilascio delle copie conformi dei “Fascicoli digitali” che vengono trasmesse in formato digitale via Pec o per mezzo di e-mail, l’interpellante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario da riservare in riferimento all’Imposta di Bollo.
L’Agenzia, in risposta al soggetto istante, richiama inizialmente l’art. 5, comma 1, lett. b), Dpr. n. 642/1972, il quale stabilisce come principio generale che “per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata”. La copia costituisce, infatti, presupposto di imposizione, che si realizza quando sulla copia medesima è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta dal soggetto che la rilascia.
La copia conforme è soggetta all’Imposta fin dall’origine pari a Euro 16,00 per ogni foglio ai sensi dell’art. 4 della Tariffa – “Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (…), nonché quelli degli Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
Il successivo comma 1-quater del citato art. 4 prevede il pagamento dell’Imposta di bollo per gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, (…) in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
Per il rilascio in via telematica degli atti e documenti il Legislatore prevede la forfettizzazione dell’Imposta nella misura di Euro 16,00 a prescindere quindi dalla dimensione del documento.
Con riferimento, in particolare ai “documenti informatici” e ai relativi requisiti di integrità e immodificabilità, l’Agenzia richiama gli artt. 20, 22, 23-bis e 71 (ai quali si rimanda per ulteriori dettagli) del Cad e il Dpcm. 13 novembre 2014 in riferimento alle regole tecniche in tema di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici inclusi quelli della P.a.
Alla luce del quadro sopra delineato, l’Agenzia ritiene che l’Imposta forfettaria di 16 Euro (a prescindere dalle dimensioni del documento) si possa applicare solo se i documenti sono rilasciati “per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta” e dunque “se prodotti in conformità alle linee guida” come disposto dall’articolo 23-bis del Cad e dalle regole tecniche contenute nel Dpcm. del 13 novembre 2014.
Non avendo le copie dei documenti rilasciati dall’Ente istante i requisiti di cui sopra (essendo rilasciati in formato pdf via Pec), non può ritenersi applicabile la misura forfettaria ma la misura “proporzionale” in base al numero di fogli.