Dichiarazioni fiscali: ribadite le regole su obblighi di firma e conservazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di Interpello n. 217 del 26 aprile 2022, in risposta ad un intermediario abilitato agli invii telematici, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse e degli altri documenti, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, del Dpr. n. 322/1998.

L’Agenzia ha richiamato in primo luogo le recenti Risposte n. 518/2019 e n. 619/2020, nella quali è stato precisato, tra l’altro, che “[…] la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’intermediario; d) gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d’imposta conservare l’originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall’incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare la copia della dichiarazione trasmessa. Sono valide, a questo fine, sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale o “C.A.D.”). Alla luce di quanto sopra, si ritiene condivisibile qualunque procedura che si conformi ai principi espressi” (così, in particolare, la citata Risposta n. 619/2020). 

In risposta al caso in esame, in assenza di specifiche modifiche normative intervenute nelle more, l’Agenzia ha confermato quanto già sopra indicato e dunque: 

– l’assenza di un obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie; 

– la circostanza che le dichiarazioni sono pur sempre documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, ossia, qualora si tratti di documenti informatici (perché originati come tali o in essi trasformati nel rispetto delle prescrizioni di legge), in primis il Dlgs. n. 82/2005 (c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale” o CAD) ed i relativi decreti attuativi, tra cui, per lo specifico ambito tributario, il Dm. 17 giugno 2014, recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”. 

L’Agenzia ha evidenziato, peraltro, che il rispetto delle disposizioni del richiamato Dm 17 giugno 2014 non riguarda solo le dichiarazioni dei redditi (e le relative copie), ma anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle Entrate e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione (es. esterometro, dichiarazioni d’intento, Modelli F24, i Modelli di variazione dei dati Iva, ecc.) ed altri che possono parimenti rientrare nella normale attività degli intermediari (es. LIPE trimestrali). 

Quanto al rinvio contenuto nell’art. 3, comma 9-bis, del Dpr. n. 322/1998, a mente del quale i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano copia di quelle trasmesse “per il periodo previsto dall’articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, l’Agenzia ha evidenziato che il relativo termine non può essere inteso in maniera statica – ossia “il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione” (cfr. l’attuale art. 43, comma 1) – ma come “termine per l’accertamento” del periodo d’imposta di riferimento (si veda, in questo senso, la rubrica dello stesso articolo 43). Così, non solo esso troverà applicazione anche per dichiarazioni diverse da quelle sui redditi – tipicamente la dichiarazione Iva, stante il combinato disposto degli artt. 57 del Dpr. n. 633/1972 e 8 del Dpr. n. 322/1998 – ma, altresì, per l’intero arco temporale necessario a tal fine, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragioni di peculiari previsioni normative (es. emergenze da eventi eccezionali).